PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al secondo comma dell'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: «dell'istituto di ricovero,» sono inserite le seguenti: «nonché dei centri sociali per anziani gestiti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale, da associazioni o enti di promozione sociale, da fondazioni o enti di patronato, da organizzazioni di volontariato nonché da altri soggetti, pubblici o privati, le cui finalità rientrino nei princìpi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, e in particolare siano volte alla socializzazione e all'integrazione delle persone anziane,».